Statuto

1. COSTITUZIONE

E’ costituita un’Associazione denominata “Professional Network”.
L’Associazione non ha scopi di lucro.

2. SEDE

L’Associazione ha la sede nazionale in Milano, Via Caradosso n. 8.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi territoriali in altre città italiane o straniere, nonché di sopprimerle.

3. DURATA

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

4. SCOPO SOCIALE

L’Associazione ha come scopo primario quello di riunire operatori qualificati nel settore dei servizi professionali e di know-how alle imprese, con finalità di aggiornamento, formazione e promozione.
Per il raggiungimento di tale scopo l’Associazione si propone di promuovere ed organizzare incontri di verifica e aggiornamento tra gli associati, convegni, corsi di formazione, iniziative editoriali e pubblicitarie e ogni altra idonea iniziativa.

5. CODICE ETICO

L’Associazione adotta il Codice Etico allegato al presente Statuto.

TITOLO II
Gli Associati


6. REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro – persone fisiche giuridiche – che possiedono i seguenti requisiti:

- elevate capacità professionali;
- onorabilità (da intendersi quale assenza di situazioni che possano pregiudicare, anche indirettamente, l’immagine e il buon nome dell’Associazione);

L’Assemblea degli associati ha facoltà di modificare i requisiti stessi e fissarne di nuovi.

7. CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Associati ordinari.

Non possono essere create nuove e diverse categorie di associati.
Tutte le prestazioni rese dagli associati a favore dell’associazione sono gratuite, salvo le spese eventualmente sostenute.

8. MODALITA’ DI AMMISSIONE

Per essere ammessi alla qualità di associato occorre presentare domanda al Presidente.
Salva l’evidente carenza di uno più dei requisiti di cui all’art. 5, il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione a maggioranza assoluta dei suoi membri, con decisione discrezionale.
L’adesione all’associazione, nonché il rinnovo annuale della stessa, diviene effettiva con il versamento della quota associativa.
L’iscrizione può essere effettuata anche in forma collettiva da parte di un gruppo di soggetti appartenenti a una stessa entità.

9. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

La quota associativa annuale viene determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che ha facoltà di deliberare quote associative in misura uguale o diversa per le diverse forme di iscrizione.
Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l’anno solare di iscrizione.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

10. PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde:

1. per recesso presentato per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. per mancato pagamento della quota associativa annuale entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo;
3. per delibera dell’Assemblea degli associati, nei casi e secondo la procedura che segue.

Il Collegio dei Probiviri, anche dietro richiesta scritta e motivata di un altro associato, può proporre al Consiglio Direttivo l’esclusione di un associato per fatti o circostanze in grave contrasto con lo statuto dell’Associazione o per gravi violazioni del Codice Etico. Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, sentiti l’interessato o gli interessati, convoca l’Assemblea degli associati, che deve quindi esaminare il caso e deliberare in proposito.
L’eventuale delibera di esclusione ha effetto immediato.

In nessun caso l’intervenuta sottoposizione a procedimento penale può costituire motivo di esclusione dell’associato fino a sentenza definitiva di condanna, fatti salvi i provvedimenti adottabili dal Consiglio Direttivo a norma dei successivi artt. 11 e 18.

L’Associato che per qualsiasi ragione cessa di far parte dell’Associazione non conserva alcun diritto.

11. SOSPENSIONE DALLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

Qualora un associato risulti sottoposto a procedimento penale per delitto, il Consiglio Direttivo può, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, disporne la sospensione dalla qualità di associato, valutato l’eventuale pregiudizio che dalla situazione possa derivare all’immagine e al buon nome dell’Associazione.

La sospensione comporta la temporanea cancellazione dell’associato dal sito internet e dalla brochure dell’Associazione.

La sospensione comporta la cessazione dalle cariche eventualmente assunte in seno all’Associazione

La sospensione può essere disposta per un periodo massimo di sei mesi trascorso il quale decade automaticamente. Prima della scadenza, il Consiglio Direttivo può rinnovare la sospensione per un nuovo periodo non superiore a sei mesi, a sua volta rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento revocare la sospensione, su propria iniziativa o richiesta dell’interessato, il quale ha diritto ad essere sentito in merito.

12. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere.
- il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche costituiscono un impegno a carattere volontaristico e non comportano alcun diritto a retribuzione.

13. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea degli associati delibera sulle seguenti materie:
- programmi e orientamento dell’Associazione;
- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- approvazione del bilancio di gestione;
- approvazione del Codice Etico e le sue modifiche;
- ogni altro argomento riguardante la gestione dell’Associazione nel perseguimento dei suoi scopi;
- modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- esclusione dell’associato non determinata ai sensi dei nn. 1) e 2) dell’art. 10;
- scioglimento dell’Associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua mancanza od impedimento, dalla persona designata su unanime accordo degli intervenuti.

14. PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di parola e di un voto, tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
È ammessa la possibilità di delega. Ciascun Associato può rappresentare in Assemblea un massimo di tre Associati che gli abbiano conferito delega scritta.

15. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea degli associati può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità e, in ogni caso, deve essere convocata qualora debba deliberare sulla richiesta di esclusione di un associato e almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta che ne è fatta richiesta da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative; tale richiesta deve contenere la motivazione e l’indicazione degli argomenti da sottoporre all’Assemblea. La convocazione dell’Assemblea va effettuata dal Presidente entro 30 giorni dalla richiesta.
In ogni caso, l’Assemblea viene convocata dal Presidente mediante lettera postale o email spediti agli associati almeno 7 giorni prima della data di adunanza; la convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

16. VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e sono valide se interviene, in prima convocazione, almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, quale che sia il numero degli associati intervenuti.
Tuttavia, per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Infine, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Presidente, apposito verbale.

17. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli associati ed è formato da 5 consiglieri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non è consentita la nomina di consiglieri che non siano associati o che siano sospesi ai sensi dell’art. 11.
Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

18. FUNZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:
- provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
- predispone il bilancio di gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
- mette in atto tutte le attività deliberate dall’Assemblea degli associati;
- delibera sull’ammissione, sulla decadenza e sull’esclusione degli associati nei casi previsti ai nn. 1) e 2) dell’art. 10.
- decide sulla sospensione dell’associato nel caso previsto all’art. 11.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere.

19. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. L’avviso di convocazione va effettuato per iscritto (anche a mezzo o email) almeno 48 ore prima della data fissata per l’adunanza del Consiglio. Nei casi di urgenza, può essere osservato un termine più breve e la convocazione può essere fatta per via telefonica.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito qualora intervenga la maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci in sua assenza.
Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto, a cura del Presidente, apposito verbale.

20. CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Ove uno o più consiglieri cessino dalla carica, per qualsiasi motivo, ciò ha effetto dal momento della ricostituzione del Consiglio. Peraltro, in caso di rinuncia alla carica, è facoltà del consigliere uscente chiedere che la cessazione abbia effetto immediato.
La ricostituzione del Consiglio viene effettuata dall’Assemblea degli associati in occasione della prima adunanza. I nuovi consiglieri scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
In nessun caso il Consiglio può continuare a funzionare se rimangono in carica meno di due consiglieri; in tal caso, il consigliere rimasto in carica deve provvedere alla convocazione dell’assemblea entro 20 giorni per la nomina dei nuovi Consiglieri.
Se vengono a cessare tutti i consiglieri in carica, l’Assemblea per la sostituzione può essere convocata d’urgenza da qualunque associato.

Oltre che cessare dalla carica per rinunzia o scadenza del termine, ciascun Consigliere può essere rimosso dall’assemblea in caso di sua accertata indegnità o comunque in caso di comprovato grave motivo.

21. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente viene nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per più volte consecutive.
Al Presidente spettano la firma sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, contrarre debiti e obbligazioni e stipulare contratti, rilasciare procure, oltre alla rappresentanza legale dell’Associazione sia in giudizio che di fronte a terzi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente non può mai delegare i suoi poteri permanentemente ma solo di volta in volta per singoli atti.
In caso di impedimento o assenza, le sue funzioni sono esercitate provvisoriamente dal Consigliere più anziano.

22. TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere deve rivestire la qualità di associato.
Il Tesoriere mette in esecuzione tutte le delibere del Consiglio Direttivo che riguardano la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione; tiene la contabilità, riscuote le quote associative e gli altri proventi; effettua i pagamenti; provvede alla redazione del bilancio; propone al Consiglio le iniziative per il sostegno economico dell’attività dell’Associazione.
In mancanza di nomina, la funzione di Tesoriere viene ricoperta dal Presidente.

23. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea degli associati ed è formato da 3 probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non è consentita la nomina di probiviri che non siano associati o che siano sospesi ai sensi dell’art. 11.
Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri il Presidente del Collegio.

24. FUNZIONI E POTERI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri:
- dirime in via bonaria le controversie insorte tra gli associati con riferimento ad asserite violazioni del Codice Etico;
- propone l’esclusione degli associati nei casi previsti al n° 3 dell’art. 10.
- fornisce al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla sospensione dell’associato nel caso previsto all’art. 11.

25. MODALITÀ DI LAVORO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio. L’avviso di convocazione va effettuato per iscritto (anche a mezzo telefax o email) almeno 48 ore prima della data fissata per l’adunanza del Consiglio. Nei casi di urgenza, può essere osservato un termine più breve e la convocazione può essere fatta per via telefonica.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito qualora intervenga la maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio o di chi ne fa le veci in sua assenza.
Delle deliberazioni del Collegio viene redatto apposito verbale.

26. CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI PROBIVIRI

Ove uno o più Probiviri cessino dalla carica, per qualsiasi motivo, ciò ha effetto dal momento della ricostituzione del Collegio. Peraltro, in caso di rinuncia alla carica, è facoltà del probiviro uscente chiedere che la cessazione abbia effetto immediato.
La ricostituzione del Collegio viene effettuata dall’Assemblea degli associati in occasione della prima adunanza. I nuovi probiviri scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
In nessun caso il Collegio può continuare a funzionare se rimangono in carica meno di due probiviri; in tal caso, il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione dell’assemblea entro 20 giorni per la nomina dei nuovi Probiviri.
Oltre che cessare dalla carica per rinunzia o scadenza del termine, ciascun Probiviro può essere rimosso dall’assemblea in caso di sua accertata indegnità o comunque in caso di comprovato grave motivo.

TITOLO IV
Il patrimonio e altre disposizioni

27. MEZZI FINANZIARI

L’Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi dalle quote associative, dai proventi di attività promosse e organizzate, e da eventuali contributi volontari di associati e di terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche.

28. ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

29. LIBRI SOCIALI

L’Associazione adotta i seguenti Libri:
- Libro degli associati;
- Libro Verbale delle assemblee degli associati;
- Libro Verbale delle Adunanze del Consiglio Direttivo.

Tutti gli avvisi di convocazione e in genere tutta la corrispondenza concernente l’Associazione vengono trasmessi agli indirizzi indicati nel Libro degli associati.
Il Presidente è responsabile della corretta tenuta dei libri Sociali.

30. RAPPORTI CON I MASS-MEDIA

Le comunicazioni con i media, nessuno escluso, sono tenute dal Presidente ovvero da uno o più Consiglieri, appositamente delegati dal Presidente.
Al di fuori di quanto sopra, nessun associato ha i poteri di rappresentare l’Associazione nei confronti dei mass-media, né può esprimere programmi ed indirizzi che non siano già stati resi noti dall’Associazione.

31. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, da deliberarsi esclusivamente dall’Assemblea, il patrimonio della stessa sarà devoluto secondo i criteri approvati dall’Assemblea.

32. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra l’Associazione ed i suoi Associati e/o tra gli stessi Associati, relativamente all’interpretazione ed all’esecuzione di tutti gli atti associativi, salve le competenze del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 24, sarà rimessa ad un Arbitro unico, che deciderà secondo diritto e senza formalità di procedura.
L’Arbitro unico tenterà una composizione amichevole delle Parti; qualora tale tentativo non sortisse esito positivo, il medesimo arbitro si pronuncerà sulla controversia in via definitiva ed inappellabile.
La nomina dell’Arbitro unico verrà fatta di comune accordo tra le Parti; in caso di disaccordo, sarà nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Milano.

33. RINVIO

Per ogni altra norma non stabilita espressamente dai presenti patti, valgono le disposizioni del codice civile in materia.